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07 Gennaio 2025
Rottamazione quinquies (L. 199/2025)
La rottamazione-quinquies è una nuova opportunità che permette a chi ha debiti fiscali e contributivi di pagarli senza sanzioni e interessi, scegliendo anche una rateizzazione lunga nel tempo, a condizione di presentare domanda entro i termini previsti.
COSA VI RIENTRA: cartelle e avvisi di addebito affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte dirette ed indirette, contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, multe, tributi locali e, in genere, entrate di enti pubblici riscosse tramite AdER.
COSA NON VI RIENTRA: restano esclusi i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute. In pratica, chi è in regola con la rottamazione quater deve continuare secondo il piano di rientro di tale misura e non può fare domanda per “spostare” il debito residuo nell’ambito della rottamazione quinquies.
COSA COMPORTA: aderendo alla misura, si andranno a pagare le sole imposte/contributi al netto di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.
CHI PUO’ ACCEDERVI: sono ammessi anche coloro che hanno già aderito a una precedente rottamazione ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nella finestra temporale suindicata
TERMINE PERENTORIO PER LA DOMANDA: 30 aprile 2026, con modalità esclusivamente telematica.
RATE: si può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
DECADENZA E PERDITA DEI BENEFICI: come già per le precedenti rottamazioni, i benefici decadono ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme lorde dovute in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026) ovvero nel caso di omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.




