Quando esercitare il diritto di recesso o di ripensamento a distanza.

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Quando esercitare il diritto di recesso o di ripensamento a distanza.

Quando e come esercitare il diritto di recesso o di ripensamento?

L’ Avv. Walter Giacardi ci spiega quando è possibile ed opportuno esercitare il diritto di recesso. Segui qui le videopillole Tutelattiva sugli argomenti più richiesti e leggi sotto per approfondire il tema trattato.

QUANDO E COME ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO O DI RIPENSAMENTO NEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI.

Una delle domande più frequenti che Tutelattiva riceve dai consumatori è relatitiva al c.d. “diritto di ripensamento” (tecnicamente: di recesso) nel caso di acquisto di un bene. Molti consumatori sono convinti che il diritto di recesso si possa esercitare sempre, ma vanno fatte delle importanti distinzioni, evidenziate dalla disciplina del Codice del Consumo (ar B.52 e ss., D. Lgs. 206 del 2005).

Ricordiamo in primo luogo che, ai sensi del Codice del Consumo, è “consumatore” “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Il diritto di recesso è possibile solo per i contratti stipulati “fuori dai locali commerciali”, o nel “contratto a distanza”, ovvero conclusi su internet o altri mezzi di comunicazioni (es.: i contratti telefonici). A beneficiare di tale diritto è il consumatore, in quanto quest’ultmo, accettando i termini e le condizioni stabilite dal venditore, conclude un contratto di acquisto senza avere un contatto diretto con la merce comprata e senza poter verificare personalmente la qualità del bene acquistato; pertanto, il consumatore rappresenta la parte “debole” del contratto. Si pensi al caso in cui si viene contattati telefonicamente (es.: da una compagnia telefonica o di distribuzione di energia): può capitare di essere “sorpresi” in un momento della giornata in cui si è impegnati, o poco attenti. La poca lucidità può portare ad accettare offerte non valutate con la necessaria attenzione. Per questo, a tutela del consumatore, in questi casi vi è diritto di recesso, di “annullare” il contratto, di avere la restituzione di quanto eventualmente pagato e restituire la merce eventualmente ricevuta. Va ricordato che sono a carico del consumatore i costi della restituzione del bene eventualmente già ricevuto.

E’ importante ricordare che il Codice del Consumo stabilisce che per le proposte contrattuali a distanza, o negoziate fuori dai locali commerciali, il diritto di recedere del consumatore, senza alcuna penalità e senza specificarne la ragione (basta “cambiare idea”), va esercitato entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto. Se il venditore omette di indicare termini e modalità del recesso, il consumatore può esercitare il diritto di recesso nel termine più lungo termine di 12 mesi dalla conclusione del contratto. Cosa si intende per “conclusione del contratto”, ovvero qual è il termine iniziale di decorrenza dei 14 giorni (o 12 mesi)? Facciamo un po’ di chiarezza: nei contratt di servizi il termine inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, ad esempio per una offerta telefonica da quando si è ricevuta la telefonata;

nei contratti di vendita, anche se conclusi telefonicamente, il termine inizia a decorrere da quando si riceve il bene, per cui dal momento della consegna;

per i contratti di fornitura (es.: energia, telefonia, …) il termine inizia a decorrere dal giorno di conclusione del contratto. La disciplina del diritto di recesso non si applica per i contratti, anche conclusi a distanza, che abbiano ad oggetto:

servizi finanziari;

fornitura di prodotti alimentari;

costruzione, vendita o locazione di immobili;

giornali, periodici o riviste;

servizi di scommesse o lotterie;

beni confezionatiti su misura o personalizzati;

beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazione dei tassi del mercato finanziario non controllabile dal venditore;

prodotti audio-video o software sigillati che siano stati aperti dal consumatore;

quei servizi che prima della scadenza del termine (14 giorni) siano stati già eseguiti con il consenso del consumatore. Come detto, il diritto di recesso non esiste nel caso di acquisti in un negozio: in questo caso, la merce può essere eventualmente cambiata solo su discrezione del venditore o se il prodotto è difettoso (in quest’ultima ipotesi si applicherà la disciplina dei prodotti difettosi o le norme sul diritto di garanzia del Codice del Consumo).

A cura dell’ Avv. Walter Giacardi

Realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Torino