L’ Avv. Benedetto Pellerito ci spiega come tutelarsi in caso si acquisti un prodotto on line e questo non viene consegnato o viene consegnato con un forte ritardo. Segui qui le videopillole Tutelattiva sugli argomenti più richiesti e leggi sotto per approfondire il tema trattato.
In caso di acquisto on line, quali i rimedi se il prodotto non arriva (o arriva in ritardo)?
Valgono le norme per i contratti a distanza: il prodotto ordinato deve essere consegnato
° senza ritardo ingiustificato
° o, al più tardi, entro 30 giorni dal pagamento,
° salvo che venditore e acquirente abbiano stabilito diversamente (come avviene nelle piattaforme di shopping on-line) (art. 61 Codice del Consumo) Se il termine di consegna non viene rispettato, l’acquirente avrà diritto al rimborso di quanto pagato oltre al risarcimento del danno per la mancata consegna.
Come procedere in caso di mancata consegna? intimare formalmente* al venditore di provvedere alla consegna entro un termine stabilito (= messa in mora del debitore) (art. 61 Codice del Consumo)
•Con raccomandata con ricevuta di ritorno e/o invio di messaggio per il tramite di posta elettronica certificata (pec) Messa in mora non necessaria quando:
a) prima dell’acquisto, l’acquirente abbia chiaramente manifestato al venditore che, ad es., il prodotto doveva essere utilizzato in occasione di una cerimonia già fissata o che l’acquisto avveniva in vista di una partenza imminente (es. acquisto di attrezzatura da sci quando la settimana bianca è stata già prenotata) per cui il termine stabilito è da ritenersi essenziale;
b) il venditore si sia rifiutato di adempiere. E se il debitore continua a non adempiere?
Se alla scadenza del termine intimato via pec o raccomandata il prodotto non viene consegnato, l’acquirente ha due possibilità, alternative (art. 1453 c.c.):
1.: rinuncia alla consegna (e richiesta di rimborso del prezzo versato)
1a. oltre che dell’eventuale danno derivante dalla mancata consegna, se dimostrabile.
1. esigere la consegna della merce (seppure tardiva), con richiesta risarcimento danno subito a causa del ritardo. In entrambi i casi: procedere formalmente* alla disdetta del contra/o o richiesta di adempimento, salvo il risarcimento del danno. •Con (nuova) raccomandata con ricevuta di ritorno e/o invio di messaggio per il tramite di posta elettronica certificata (pec) E se i rimedi stragiudiziali non hanno effe/o? Al consumatore rimane la tutela giurisdizionale dei propri diriM. Occorre: provare di avere versato il prezzo (es. con bonifico bancario, sulla base dell’ordine descrittivo del prodotto)
Casi più gravi: la mancata consegna ° come inadempimento contrattuale + ° come reato di truffa contrattuale si verifica quando, in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita e acquistata sul web, al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulta irreperibile (v. Cass. penale n° 18821/2017). In questo caso, è consigliabile sporgere formale denuncia querela entro 90 giorni dalla commissione del fatto.
A cura dell’ Avv. Benedetto Pellerito
Realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Torino.