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Acquistato un prodotto difettoso prima del 2022? Questi sono i miei diritti.

La garanzia per i difetti di conformità dei beni di consumo acquistati prima del 2022.

L’ Avv. Anna Garavello ci spiega come tutelarsi in caso si acquisti un prodotto con un difetto di conformità, prima del 31.12.2022. Segui qui le videopillole Tutelattiva sugli argomenti più richiesti e leggi sotto per approfondire il tema trattato.

PARTE NORMATIVA

La garanzia per i difetti di conformità dei beni di consumo (art. 128 e ss. del Codice del Consumo) e novità introdotte con il d.lgs 170/2021.

In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. E’ da considerarsi eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell’entità del difetto di conformità;

c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. La sostituzione o la riparazione deve essere effettuata entro un congruo termine dalla richiesta e non deve arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene. La riduzione del presso piuttosto che la sua integrale restituzione conseguente alla risoluzione del contratto di vendita, costituiscono rimedi gerarchici rispetto alla riparazione e alla sostituzione e non alternativi a quest’ultimi che vanno azionati in via primaria. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi della norma9va in esame. Va precisato che un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. La responsabilità del venditore è sottoposta a determinati termini così riassumibili:

1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità’ si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diri< previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità’.

4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occulta9 dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diri< di cui all’articolo 130, comma 2, perché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

A cura dell’ Avv. Anna Garavello

Realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Torino.