TRASPORTO AEREO: DIRITTO DI RIMBORSO DEI VOUCHER PER I VOLI ANNULLATI NEL 2020

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TRASPORTO AEREO: DIRITTO DI RIMBORSO DEI VOUCHER PER I VOLI ANNULLATI NEL 2020

I consumatori titolari di voucher emessi per voli annullati a causa del Covid nel periodo compreso tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020, hanno diritto a chiedere il rimborso integrale di quanto pagato alle compagnie aeree, decorsi 12 mesi dall’assegnazione del voucher. Lo stabilisce la legge n.77 del 18 luglio 2020, di conversione del decreto Rilancio.

Le compagnie aeree non possono dunque negare questo diritto e debbono anzi provvedere al rimborso del biglietto entro 14 giorni dalla richiesta. Non è dunque ammesso sostituire il pagamento con l’emissione di nuovi voucher con una scadenza posticipata.

Va peraltro precisato che il termine di scadenza dei voucher turistici, con la Legge n.69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del DL n.41/2021, pubblicata, nel Supplemento Ordinario n.21 della GU n.120 del 21 maggio 2021, è passato dai 18 mesi ai 24 mesi decorrenti dalla data di emissione del buono.


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