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ROTTAMAZIONE CARICHI E AVVISI BONARI DECRETO “SOSTEGNI”.

a cura dell’Avv. Elena Bisio

È stato pubblicato ieri, 22.03,2021, in GURE il DL n. 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

In relazione alle misure fiscali adottate, si segnalano in particolare l’art. 4 e l’art. 5.

  1. Rottamazione automatica carichi fino a 5.000 euro.

L’art. 4, comma 4, del DL dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Sono annullati automaticamente anche i carichi già ricompresi nella definizione agevolata disposta nel 2018 (rottamazione ter).

L’annullamento automatico opera solo a favore delle persone fisiche e giuridiche con reddito imponibile conseguito nel 2019 non superiore a 30.000 euro.

Sono escluse dall’annullamento automatico le cartelle recanti:

  1. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  2. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  3. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per l’annullamento non è richiesta alcuna istanza o adempimento da parte degli aventi diritto; sarà il Governo ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 4172021 un regolamento con cui verranno stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Con buona probabilità, occorrerà attendere la fine dell’estate/inizio autunno 2021 per poter vedere i primi risultati dell’operazione (cioè il discarico delle cartelle rientranti nella previsione normativa e la loro cancellazione dalla posizione debitoria dei contribuenti).

  • Definizione agevolata avvisi bonari

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei periodi di imposto 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari), elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere definite con il solo pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

I beneficiari della misura sono i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL 41/2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annualiIVA 2020.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.

Anche in tal caso, non è richiesta alcuna istanza/adempimento da parte dei soggetti che ricadono nella previsione normativa; sarà l’Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni IVA e redditi, ad individuare i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi, e ad inviare ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

  • Conclusioni

Occorre tenere conto del fatto che il DL 41/2020 deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua emanazione e che sono quindi possibili ancora modifiche, in sede di conversione, al testo.

Gli interessati, che ritengono di avere diritto ai benefici di cui sopra, in specie alla rottamazione automatica delle cartelle, e necessitino sin d’ora di avere contezza dell’ammontare dei loro debiti complessivi al netto delle somme stornabili (per esempio nel caso di esatta ricostruzione del passivo nell’ambito di procedure in corso, quali ad esempio procedure di sovraindebitamento L. 3/2012), possono verificare la loro situazione mediante un estratto di ruolo aggiornato che, sussistendo i requisiti di reddito indicati dalla norma, consenta di individuare i carichi che verrebbero annullati e che quindi non sono già da ora più esigibili.

Si fa notare che la norma identifica i singoli “carichi”, che è cosa diversa dalla “cartella”: può pertanto capitare, come verificatosi con la precedente rottamazione automatica dei carichi inferiori ai 1.000 euro, che possano essere di fatto stornate cartelle di pagamento con importi complessivi anche maggiori del limite di 5.000 euro, ove composte da singoli carichi di importi inferiori alla soglia.

Gli sportelli di Tutelatattiva  a disposizione per ulteriori informazione ai numeri 0114346964 – 0321453768 oppure via mail: sportello@tutelattiva.it