Bonus asilo nido

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Ecco le novità che sono state introdotte per le famiglie con bambini piccoli.

Dal 28 gennaio è infatti possibile richiedere all’INPS un contributo per il pagamento delle rette di frequenza degli asili nido (cd. Bonus asilo nido) e forme di assistenza domiciliare.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Le forme di sostegno introdotte sono di due tipologie: da un lato il Bonus asilo nido, dall’altro il Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione. 

Bonus asilo nido.

È un contributo erogato alle famiglie con bambini che frequentano l’asilo nido nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016.

È parametrato con cadenza mensile per un ammontare di un massimo di 136,37 € al mese, fino ad un totale di 1.500 € su 11 mensilità.

Il contributo, in ogni caso, non potrà superare la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Può essere richiesto da parte del genitore che sostiene il pagamento della retta. Nel caso in cui le rette non vengano pagate tutte dallo stesso genitore, entrambi potranno presentare domanda, ognuno per le mensilità di cui si è fatto carico.

Il richiedente deve presentare documentazione che dimostri il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza o comunque l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria.

Attenzione perché l’erogazione dell’assegno mensile è subordinata alla trasmissione dei documenti che attestano l’effettivo pagamento della retta. Questa dovrà avvenire entro la fine del mese di riferimento e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio 2020.

Il richiedente deve inoltre possedere alcuni specifici requisiti:

  • Cittadinanza italiana;
  • Cittadinanza UE;
  • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’UE;
  • Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi cittadinanza dell’UE;
  • Status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • Residenza italiana.

Nel caso di perdita di uno dei requisiti si decade dal beneficio.

Si decade, inoltre, in caso di decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale o affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda. Ferma, però, la possibilità da parte di un soggetto diverso di subentrare nel beneficio entro 90 giorni a decorrere dal momento in cui una causa di decadenza si è verificata.

La domanda può essere presentata:

– online all’INPS;

– tramite contact center al numero 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile;

– tramite enti di patronato e intermediari dell’INPS.

Bonus per le forme di supporto presso le proprie abitazioni

Si tratta della erogazione di 1.500 € in unica soluzione a favore del genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che per motivi di salute sia impossibilitato a frequentare l’asilo nido.

Per richiedere il bonus il genitore deve essere convivente con il bambino e deve presentare un attestato del pediatra dal quale risulti la grave patologia che rende impossibile frequentare il nido per l’intero anno di riferimento.

Per le disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda, per i requisiti richiesti e per i casi di decadenza si rimanda a quanto descritto per il Bonus asilo nido.

Approfondimenti sono disponibili sul sito dell’INPS.

Per ogni ulteriore chiarimento scriveteci a sportello@tutelattiva.it oppure contattateci al n. 0114346964