Saldo e stralcio, di cosa si tratta e a chi è diretto

Incontro in occasione dell’estrazione della Lotteria
17 Gennaio 2019
Estrazione Lotteria San Gaudenzio
25 Gennaio 2019

Saldo e stralcio, di cosa si tratta e a chi è diretto

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto la possibilità di ridurre il debito con l’Agenzia di riscossione ai soggetti che si trovano in stato di difficoltà economica. A costoro viene offerta la possibilità di pagare in misura ridotta il dovuto, secondo un criterio proporzionato alla propria capacità contributiva.

Questa agevolazione è stata definita “Saldo e stralcio” e bisogna specificare che è diretta solo ad alcune tipologie di debiti.

In particolare, riguarda i carichi derivanti dagli omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dagli omessi versamenti di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Vediamo meglio come funziona.

  • A chi è diretto?

Beneficiarie dell’agevolazione sono le sole persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, compresi coloro che hanno già aderito alla “rottamazione bis” e sono decaduti per non aver versato entro il 7 dicembre 2018 le rate del piano di definizione.

  • Quali sono i requisiti richiesti?

Il criterio per stabilire l’effettiva presenza di una situazione di difficoltà economica è dato dall’indicatore ISEE del nucleo familiare, che non può essere superiore a 20.000 €.

In alternativa, sono ammessi all’agevolazione anche coloro che abbiano aperto una procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14 ter della L. 3/2012 al momento della richiesta di definizione, in quanto nei loro confronti è già stato effettuato l’accertamento della situazione di difficoltà economica.

  • Quali sono i debiti definibili?

La definizione riguarda i debiti derivanti dall’omesso versamento che risultino dai carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

In particolare, deve trattarsi di:

  1. imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  2. dalle attività previste dall’art. 36 bis d.p.r. 600/1973 per le imposte dirette e dall’art. 54 bis d.p.r. 633/1972 per l’imposta sul valore aggiunto;
  3. i contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS.
  • Come viene ridotta la somma dovuta?

I contribuenti interessati possono estinguere i propri debiti pagando meramente una percentuale ridotta a titolo capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza che venga loro richiesta la corresponsione di sanzioni e interessi di mora.

La quota dovuta consiste in una aliquota forfettaria stabilita in base allo scaglione dell’indicatore ISEE cui appartiene il contribuente, secondo il seguente criterio:

  1. 16% delle somme dovute con ISEE fino a 8.500 €;
  2. 20% delle somme dovute con ISEE da 8.550,01 a 12.500 €;
  3. 35% delle somme dovute con ISEE da 12.500,01 a 20.000 €.

Alla cifra così ottenuta occorre aggiungere le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Diversamente da quanto indicato, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo varia per i soggetti che hanno aperto una procedura di liquidazione ai sensi della L. 3/2012. Per questi la somma ammonta al 10% del dovuto.

  • Cosa fare per aderire al “Saldo e stralcio”

Entro il 30 aprile 2019 bisogna presentare una dichiarazione di adesione tramite una delle seguenti modalità:

  1. via pec, inviando il Modello SA-ST e la copia di documento di identità alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento;
  2. personalmente, consegnando il medesimo Modello SA-ST ad uno degli Sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti sul territorio nazionale.

Inoltre, dovrà essere allegata la certificazione dell’indicatore ISEE (ad eccezione del caso in cui la DSU sia stata presentata dopo il 15 aprile 2019) o, in alternativa, la copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione di cui all’art. 14 ter L. 3/2012.

Sarà onere del contribuente al momento della richiesta indicare la preferenza tra due modalità di pagamento:

  1. in unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
  2. in alternativa, è possibile adempiere tramite il versamento di un massimo cinque rate, con l’applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Le rate verranno suddivise come segue:

  1. 35% entro il 30 novembre 2019;
  2. 20% entro il 31 marzo 2020;
  3. 15% entro il 31 luglio 2020;
  4. 15% entro il 31 marzo 2021;
  5. 15% entro il 31 luglio 2021.

Qualora nessuna delle soluzioni offerte sia stata prescelta, si considera richiesto il pagamento tramite cinque rate, ferma restando la possibilità di eseguire il pagamento in unica soluzione entro il termine del 30 novembre 2019.

  • Accoglimento dell’istanza

In caso di accoglimento dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve inviare una Comunicazione entro il 31 ottobre 2019 al contribuente nella quale si indica:

– l’ammontare complessivo delle somme dovute per avere l’estinzione del debito;

– la data di scadenza delle rate;

– l’importo delle rate;

– i bollettini di pagamento.

  • Mancato pagamento della rata

Nell’eventualità in cui il pagamento dell’unica rata o di una delle rate sia mancato, insufficiente o tardivo (più di cinque giorni), la norma prevede che la definizione non produca effetti.

  • Mancato accoglimento dell’istanza

Allo stesso modo di quanto avviene per l’accoglimento della richiesta, in caso di mancato accoglimento della stessa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 31 ottobre 2019 corredata da motivazione.

Nella medesima si deve avvertire il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018, nota come “Rottamazione ter”, limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 d.l. 119/2018, con l’indicazione dell’importo da pagare e le relative scadenze.

 

Se desiderate essere assistiti nella predisposizione e presentazione della domanda, potete rivolgervi allo Sportello; sarà nostra cura fissarvi un appuntamento per la disamina della Vostra situazione e per l’assistenza nella compilazione e presentazione del Modello DA-2018.

Per ragioni organizzative lo Sportello riceverà richieste di assistenza entro e non oltre il 31 marzo 2019.

Per la richiesta di assistenza occorre presentarsi allo sportello, previa prenotazione, avendo già il Prospetto informativo (elenco delle cartelle con indicazione di quali sono quelle che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. 119/2018 e quelle escluse), che deve essere richiesto presso qualsiasi Sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione ovvero utilizzando l’apposito form online, allegando sempre la documentazione prevista per il riconoscimento, o scaricandolo direttamente dal sito di Agenzia Entrate-Riscossione entrando nell’area riservata.

Ecco come puoi contattarci: