Il decreto legge 119/2018, convertito in legge 136/2018, introduce importanti novità rispetto alla cd. ‘rottamazione ter’ delle cartelle di pagamento e allo stralcio delle ‘mini – cartelle’ con importi fino ad € 1.000,00.
La Nostra associazione TUTELATTIVA si avvale di esperti nel settore tributario, sempre disponibili a fornirvi la loro assistenza per la preventiva disamina della posizione debitoria e per la predisposizione ed invio della domanda di definizione agevolata.
Per richiedere il Nostro aiuto ed avere assistenza personalizzata, contattateci telefonicamente al n. 0114346964 o scriverci via mail all’indirizzo sportello@tutelattiva.it
Vediamo ora nel dettaglio le principali novità.
Potranno essere oggetto della definizione agevolata i carichi affidati all’Agenzia di Riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Coloro che avevano già aderito alla rottamazione bis e sono rimasti indietro con le rate con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018, potranno aderire se hanno saldato l’importo di tali rate entro il 7 dicembre 2018. In tal caso, non si dovrà presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione, in quanto sarà automaticamente ammesso per legge ai benefici della “Rottamazione ter”.
Per carichi diversi invece andrà presentata nuova istanza su Modello DA-2018 scaricabile dal sito di Agenzia Entrate-Riscossione.
Coloro che non avessero versato entro il 7 dicembre 2018 le somme dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, possono accedere alla “Rottamazione ter” presentando la Dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019 su Modello DA-2018 (in questo caso, cioè, non opera alcun automatismo, ma va presentata apposita domanda).
Le somme che non dovranno essere corrisposte saranno le sanzioni e gli interessi di mora; per le multe stradali invece, non si pagheranno le maggiorazioni previste dalla legge e gli interessi di mora.
Resteranno a carico del contribuente il capitale, l’aggio, le spese di notifica e spese per le procedure esecutive e gli interessi di dilazione.
Si potrà pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure:
Sulle rate successiva alla prima, verrà applicato un tasso di interesse, ridotto rispetto al passato, nella misura del 2% annuo.
L’omesso, il tardivo o insufficiente pagamento dell’unica rata ovvero di una delle rate del piano di dilazione, farà perdere effetto alla definizione agevolata e le somme versate verranno acquisite a mero titolo di acconto.
Per accedere alla definizione agevolata, il debitore dovrà manifestare la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30 aprile 2019, un’apposita dichiarazione.
Per inviare l’istanza si potrà utilizzare esclusivamenteil modulo DA-2018 messo a disposizione dall’Agente della riscossione.
La domanda andrà presentata in una delle seguenti modalità:
− consegna allo sportello;
− invio della domanda tramite casella di posta certificata (pec).
Entro il 30 giugno 2019, l’Agenzia di riscossione comunicherà l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.
In caso di accoglimento, comunicherà altresì l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e le modalità di pagamento.
A seguito della presentazione della dichiarazione di volontà di aderire alla definizione agevolata, saranno sospesi i termini di decadenza e prescrizione, limitatamente ai carichi definibili e, sempre limitatamente ad essi, l’agente di riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi o ipoteche.
Non potrà altresì proseguire in procedure esecutive già avviate, a meno che non sia stato tenuto il primo incanto con esito positivo.
I debiti di importo residuo fino a 1000,00 € e relativi a carichi affidati agli agenti di riscossione dal 2000 al 2010 verranno automaticamente annullati, senza che il cittadino debba compiere alcuna azione.
Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 resteranno definitivamente acquisite, mentre i pagamenti effettuati successivamente verranno imputati:
In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre 2018, saranno rimborsati al contribuente.
Se desiderate essere assistiti nella predisposizione e presentazione della domanda, potete rivolgervi allo Sportello; sarà nostra cura fissarvi un appuntamento per la disamina della Vostra situazione e per l’assistenza nella compilazione e presentazione del Modello DA-2018.
Per ragioni organizzative lo Sportello riceverà richieste di assistenza entro e non oltre il 31 marzo 2019.
Per la richiesta di assistenza occorre presentarsi allo sportello, previa prenotazione, avendo già il Prospetto informativo (elenco delle cartelle con indicazione di quali sono quelle che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. 119/2018 e quelle escluse), che deve essere richiesto presso qualsiasi Sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione ovvero utilizzando l’apposito form online, allegando sempre la documentazione prevista per il riconoscimento, o scaricandolo direttamente dal sito di Agenzia Entrate-Riscossione entrando nell’area riservata.
Ecco come puoi contattarci:
Lo Staff Tutelattiva